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In quali casi i frontalieri possono pagare nel pilastro 3a?


Frontalieri con residenza principale in Germania

Prima di tutto, bisogna fare una distinzione tra i veri frontalieri e i residenti settimanali in Svizzera, secondo la convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Germania. I veri frontalieri tornano generalmente alla loro residenza principale in Germania ogni giorno (max. 60 giorni lavorativi all’anno senza tornare alla residenza principale). I residenti settimanali, invece, tornano alla loro residenza principale in Germania solo nei fine settimana (più di 60 giorni lavorativi all’anno senza tornare alla loro residenza principale).

Il reddito da lavoro in Svizzera dei veri frontalieri è soggetto ai contributi AVS e quindi, in linea di principio, cio permette il versamento nel pilastro 3a. Considerando che questi pagamenti non possono essere rivendicati fiscalmente né in Svizzera (imposte alla fonte del 4,5%) né in Germania, il versamento nel pilastro 3a non ha senso per i veri frontalieri.

I residenti settimanali guadagnano un reddito soggetto ai contributi AVS e possono versare nel pilastro 3a. Secondo la convenzione di doppia imposizione, il diritto di tassazione di questo reddito spetta interamente alla Svizzera. A causa della residenza principale in Germania, il reddito è direttamente soggetto all’imposta ordinaria alla fonte. Affinché i pagamenti nel pilastro 3a possano essere rivendicati ai fini fiscali in Svizzera, è necessaria una successiva valutazione ordinaria. Questa applicazione è soggetta a condizioni e quindi non è approvata in ogni caso. Vi consigliamo quindi di chiarire in anticipo questo punto con un consulente fiscale.

Frontalieri con residenza principale in Italia

L’accordo del 23 dicembre 2020 tra la Svizzera e l’Italia ridefinisce il termine “frontaliere”. Come frontalieri si indendono i lavoratori che vivono in un comune nel raggio di 20 km dal confine, lavorano nella zona di confine e, solitamente, tornano a casa ogni giorno. Il non ritorno per motivi di lavoro è consentito per 45 giorni all’ anno solare. I frontalieri che diventano frontalieri dopo l’entrata in vigore di questo accordo (i cosiddetti “nuovi frontalieri”) sono soggetti all’imposta alla fonte dell’80% in Svizzera. Inoltre, sono soggetti alla tassazione ordinaria in Italia, per cui l’Italia evita qualsiasi doppia imposizione.

I frontalieri che lavoravano già nei cantoni dei Grigioni, Ticino o Vallese prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo continueranno ad essere tassati esclusivamente in Svizzera. Va notato che la definizione di pendolari frontalieri del nuovo accordo si applica anche ai pendolari frontalieri esistenti. I cantoni trasferiscono circa il 40% delle entrate fiscali ai comuni di residenza dei frontalieri fino al 2033 compreso.

Un pagamento nel pilastro 3a deve essere dichiarato nell’ambito di un successivo calcolo ordinario. Le indicazioni sulla successiva valutazione ordinaria devono essere prese in considerazione.

Frontalieri con residenza principale in Francia

In linea di principio, i frontalieri francesi che tornano regolarmente alla loro residenza principale e lavorano nei cantoni di frontiera (Basilea Città, Basilea Campagna, Berna, Soletta, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura) sono tassati in Francia e non sono soggetti all’imposta alla fonte. A tal fine, i frontalieri ricevono un certificato di residenza dall’autorità competente in Francia “Attestation de résidence fiscale française des travailleurs frontaliers franco-suisses” (Form. 2041-ASK o Form. 2041-AS), che deve essere presentato al datore di lavoro. Lo Stato francese versa alla Svizzera una compensazione diretta del 4,5% del reddito lordo annuale dei lavoratori frontalieri.

I cittadini svizzeri che hanno la residenza principale in Francia e che lavorano per un datore di lavoro di diritto pubblico sono esentati da questo regolamento. Questi sono soggetti alla regolare ritenuta alla fonte.

Il cantone di Ginevra ha concordato nel suo accordo bilaterale con la Francia che la tassazione avverrà in Svizzera. Una parte delle entrate fiscali è trasferita alla Francia. La tassazione a Ginevra avviene secondo l’imposta ordinaria alla fonte. Di conseguenza, i pagamenti nel pilastro 3a possono essere richiesti nel quadro di una successiva valutazione ordinaria. Le spiegazioni sulla valutazione ordinaria retroattiva devono essere prese in considerazione.

Se questo certificato di residenza non è disponibile o se un frontaliere lavora in un cantone diverso da quelli citati, il reddito è soggetto all’imposta alla fonte ordinaria. I pagamenti nel pilastro 3a possono essere richiesti nell’ambito di una successiva valutazione ordinaria. Le spiegazioni sulla valutazione ordinaria retroattiva devono essere prese in considerazione.

Frontalieri con residenza principale in Austria

La convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e l’Austria non riconosce più lo status di frontalieri. Per questo motivo, il diritto di tassazione spetta alla Svizzera o al cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato. La tassazione si basa sulla residenza principale in Austria secondo la tassazione ordinaria alla fonte. I pagamenti nel pilastro 3a possono essere rivendicati solo attraverso una successiva valutazione ordinaria. Le spiegazioni sulla valutazione ordinaria retroattiva devono essere prese in considerazione.

Frontalieri con residenza principale in Liechtenstein

Il frontaliere, fondamentalmente, è una persona che torna quotidianamente alla propria residenza principale nel Liechtenstein. Il mancato rientro alla fine di un giorno lavorativo è possibile senza alcuna consequenza, al massimo 45 giorni per anno solare. A condizione che nel Liechtenstein non venga svolto un ulteriore occupazione lavorativa pari o superiore al 25%, il reddito è soggetto all’AVS in Svizzera per tutti i redditi, poiché la doppia subordinazione all’AVS non è possibile in entrambi i paesi (ad eccezione dei dipendenti pubblici). La tassazione avviene nel Liechtenstein.

Frontalieri con residenza principale in Svizzera

Il frontaliere con residenza principale in Svizzera fondamentalmente non può effettuare alcun versamento nel pilastro 3a, poiché il guadagno maturato all’estero non è soggetto all’AVS. Ci sono due eccezioni:

  • Liechtenstein in base alle seguenti spiegazioni
  • Frontalieri con residenza principale in Svizzera che aderiscono all’assicurazione AVS Svizzera volontariamente. In caso di assicurazione volontaria AVS, occorre tener presente che i versamenti non possono essere dedotti dall’ imposta

Liechtenstein

I frontalieri con residenza principale in Svizzera pagano sul loro reddito nel Liechtenstein contributi AVS al Liechtenstein. I contributi AVS nel Liechtenstein sono equiparati a quelli della Svizzera. Di conseguenza, i pagamenti per il pilastro 3a possono essere effettuati.

In caso di divisione del diritto di tassazione, per esempio a causa di più di 45 giorni senza rientro alla residenza principale, il pagamento nel pilastro 3a può essere dedotto solo in proporzione al reddito percepito.

Germania

Ai pendolari frontalieri si applicano le stesse definizioni che valgono per i lavoratori che hanno la loro residenza principale in Germania. Le entrate da dipendente sono soggetto a una imposta alla fonte del 4,5% in Germania. Il reddito viene tassato in Svizzera. Di conseguenza, non viè alcun reddito soggetto all’AVS e non è possibile effettuare versamenti nel pilastro 3a. Eccezione: occorre verificare se un dipendente che sottoscrive volontariamente un’assicurazione AVS in Svizzera può versare nel pilastro 3a e dedurlo fiscalmente.

Trasferimento: se una persona si trasferisce dalla Germania in Svizzera e continua a lavorare in Germania, diventa un pendolare frontaliero. Se la persona non ha la cittadinanza Svizzera ed è stata soggetta a tassazione illimitata in Germania per almeno 5 anni, la Germania mantiene una tassazione limitata sul reddito, sia per l’anno di partenza che per i 5 anni successivi. L’imposta dovuta in Svizzera viene conteggiata. Questa regola non si applica in caso di partenza per matrimonio di una persona di nazionalità Svizzera.

Austria

La convenzione sulla doppia imposizione tra la Svizzera e l’Austria non riconosce più lo status di pendolare transfrontaliero. Per questo motivo, l’Austria ha il diritto di tassazione. La tassazione si basa sulla residenza principale in Svizzera secondo l’imposta alla fonte ordinaria. Poiché non vi sono entrate soggette all’AVS, non è possibile effettuare versamento nel pilastro 3a.

Disclaimer:

VIAC non fornisce consulenza fiscale e raccomanda in ogni caso di chiarire le questioni fiscali con un esperto fiscale e/o con le autorità fiscali cantonali. Sebbene VIAC abbia effettuato un’accurata ricerca dei contenuti e delle informazioni sopra riportate, non si può garantire la loro correttezza e completezza. Si responge qualsiasi responsabilità.