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Viac Academy

Pilastro 3a: continuazione della previdenza dopo il pensionamento?


In linea di principio, gli averi del pilastro 3a devono essere prelevati al più tardi al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento di 64/65 anni. Tuttavia, il prelievo può essere rimandato di altri cinque anni fino a un massimo di 69/70 anni, a condizione che dopo il pensionamento venga ancora percepito un guadagno soggetto a contributi AVS. Se si continua a svolgere un’attività lucrativa con un reddito soggetto a contributi AVS, si possono continuare a versare contributi al pilastro 3a fino a un massimo di 69/70 anni.

L’importo del contributo consentito corrisponde ai contributi massimi abituali. Per i lavoratori affiliati a una cassa pensione, si applica il piccolo importo massimo del pilastro 3a, mentre per i lavoratori autonomi senza cassa pensioni, si applica l’importo grande, ovvero fino al 20% del reddito netto.

Posso ancora versare nel pilastro 3a nell’anno del pensionamento?

Sì, anche nell’anno del pensionamento si può versare nel pilastro 3a fino al momento del pensionamento. L’importo del versamento dipende anche in questo caso dal fatto se si è affiliati a un fondo pensione o meno. D’altra parte, non importa se si lavora solo per una parte dell’anno. Anche se l’età AVS viene raggiunta a metà gennaio, i contributi al pilastro 3a possono ancora essere versati all’inizio di gennaio. Questo vale anche per altri motivi di ritiro, per esempio lasciare la Svizzera. Se vale la pena dal punto di vista fiscale, deve essere verificato separatamente in ogni singolo caso (dipende dal reddito, dal luogo di residenza, ecc.)

Nota:

Se disponete di più fondi del pilastro 3a, è consigliabile attingere a questi fondi 3a in modo scaglionato su più periodi d’imposta. In questo modo si può “spezzare” la progressione fiscale, con conseguente riduzione dell’onere fiscale complessivo.

Prova di continuazione

Prima del raggiungimento dell’età di pensionamento, I clienti VIAC ricevono automaticamente tramite e-mail il formulario “Richiesta di proseguimento della previdenza”. Oltre al modulo firmato, la Fondazione necessita anche della seguente conferma di lavoro:

Impiegato: Una conferma per iscritto da parte del datore di lavoro che dimostri l’impiego anche dopo il raggiungimento dell’età AVS.

Lavoratori indipendenti: una conferma attuale della cassa di compensazione AVS che attesti che i contributi AVS continuano ad essere versati.

Questa documentazione deve essere presentata una volta sola. In caso di conclusione dell’attività lavorativa, è necessario avvisare la Fondazione. In questo caso, la relazione 3a deve essere saldata e non sarà possibile, effettuare altri pagamenti.