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Viac Academy

Quali sono i casi speciali per i pagamenti del pilastro 3a?


Pensionati

I dipendenti che hanno raggiunto l’età ordinaria di pensionamento e continuano a svolgere un’attività lucrativa percepiscono un reddito soggetto ai contributi AVS. L’AVS prevede importi esenti da imposte pari a CHF 1’400.00 al mese ( CHF 16’800 all’anno). Per questa parte del reddito da lavoro non sono dovuti contributi AVS. Queste indennità si applicano ad ogni singolo rapporto di lavoro. Tuttavia, si tratta di un reddito soggetto a contributi AVS. Di conseguenza, l’impiegata fino a 69 anni e l’impiegato fino a 70 anni possono versare nel pilastro 3a, a condizione che presentino la prova dell’attività lavorativa svolta.

Disoccupati

Le persone in disoccupazione che ricevono un’indennità di disoccupazione percepiscono quindi un reddito soggetto ai contributi AVS, dal quale vengono detratti i contributi AVS. Se l’indennità giornaliera dell’assicurazione di disoccupazione è superiore a CHF 82.60, i disoccupati sono assicurati obbligatoriamente tramite la fondazione istituto complementare LPP e possono versare l’importo massimo previsto per i dipendenti nel pilastro 3a. Per le indennità giornaliere inferiori a CHF 82.60, si applica l’importo massimo del 20% del reddito netto. Il versamento nel pilastro 3a non può superare il reddito da lavoro (comprese le indennità di disoccupazione). Non appena una persona non riceve più l’indennità di disoccupazione ed è disoccupata, non può più essere effettuato alcun versamento nel pilastro 3a nell’anno successivo, poiché nessun reddito soggetto a contributi AVS sarà guadagnato in quell’anno.

Coniugi / partner registrati

Indipendentemente dal regime patrimoniale, le persone sposate e in unione domestica registrata possono versare nel pilastro 3a – se dispongono di un reddito da attività lucrativa soggetto ai contributi AVS. Per il partner che non ha un reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS, non può versare nel pilastro 3a.

Pensione d’invalidità

Ai fini dell’AVS, la rendita d’invalidità non conta come reddito da attività lucrativa. Se i beneficiari dell’AI non percepiscono un reddito supplementare soggetto all’AVS, non possono versare al pilastro 3a.

Reddito da attività lucrativa secondo la procedura di conteggio semplificata

Se una persona percepisce un reddito che viene versato secondo la procedura di conteggio semplificata, riceve un reddito soggetto all’AVS. Questo reddito deve essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi nonostante la tassazione alla fonte. Tuttavia, non viene più tassato. Non vengono concesse detrazioni fiscali sui redditi secondo la procedura di conteggio semplificata. Pertanto, i versamenti nel pilastro 3a non possono essere dedotti.

Casi speciali con collegamento al pilastro 3a

Le seguenti persone possono aderire a una soluzione del pilastro 3a:

  • Persone che lavorano all’estero per un datore di lavoro soggetto all’obbligo AVS.
  • Membri di organizzazioni internazionali il cui reddito da lavoro è soggetto all’assicurazione obbligatoria AVS.
  • Diplomatici svizzeri all’estero soggetti all’imposta svizzera e all’AVS.
  • I frontalieri che risiedono in Svizzera e lavorano all’estero, il cui reddito da lavoro è tassato in Svizzera, se si assicurano volontariamente all’AVS.

Casi speciali senza collegamento al pilastro 3a

Le seguenti persone non possono aderire a una soluzione del pilastro 3a:

  • Frontalieri con residenza in Svizzera e luogo di lavoro all’estero, il cui reddito da lavoro è tassato in Svizzera e allo stesso tempo è esente dall’AVS obbligatoria (eccezione Liechtenstein).
  • I contribuenti domiciliati in Svizzera che lavorano in Svizzera per un datore di lavoro straniero, sono tassati in Svizzera su questo reddito da lavoro, ma sono esentati dall’AVS obbligatoria sulla base di una decisione dell’AVS competente o sulla base di un accordo internazionale (tranne in caso di assicurazione volontaria AVS).
  • I diplomatici stranieri in Svizzera senza obbligo contributivo dell’AVS.
  • Membri di organizzazioni internazionali con esenzione fiscale soggettiva, a condizione che non siano soggetti all’assicurazione AVS.

Disclaimer:

VIAC non offre consulenza fiscale e raccomanda di chiarire preventivamente le questioni fiscali con un esperto fiscale e/o con le autorità fiscali cantonali. Sebbene VIAC abbia svolto un’accurata ricerca sui contenuti e sulle informazioni di cui sopra, non è possibile fornire alcuna garanzia sulla loro correttezza e completezza. Si respinge qualsiasi responsabilità.