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La LPP definisce l’obbligo di affiliazione dei dipendenti a un fondo pensione e le prestazioni minime che questo deve fornire. L’assicurazione obbligatoria copre i salari compresi tra la soglia di ingresso e il limite massimo, quindi da CHF 22’050 a CHF 88’200 (a partire dal 2023). Esistono istituzioni extra-obbligatorie che forniscono prestazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie della LPP. Si tratta dei cosiddetti piani pensionistici extra-obbligatori o, raramente, del pilastro 2b. I piani pensionistici che comprendono sia prestazioni obbligatorie che non obbligatorie sono definiti (casse) mantello.