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La LPP regola l’affiliazione obbligatoria dei dipendenti ai fondi pensione. L’assicurazione obbligatoria copre i salari compresi tra la soglia d’ingresso (CHF 22’050) e il limite superiore (CHF 88’200 – a partire dal 2023). Le componenti salariali che superano il limite massimo possono essere assicurate dal datore di lavoro nell’ambito di fondi pensione non obbligatori. Le disposizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non si applicano alle componenti salariali assicurate su base sovraobbligatoria. I piani pensionistici che comprendono sia prestazioni obbligatorie che non obbligatorie sono definiti (casse) mantello.